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Paolo Massimiliano PaternaPaolo Massimiliano Paterna
Giornalista
Bassanonet.it

Contaminazioni

Oggi emme... domani no

Quando le piante ottenute con le Nuove Tecniche Genomiche possono essere considerate equivalenti alle convenzionali

Pubblicato il 28-02-2024
Visto 9.981 volte

Da aprile 2015 i paesi UE possono decidere se consentire la coltivazione di OGM sul loro territorio.
Per quanto riguarda la commercializzazione, il 28 ottobre 2015, il Parlamento Europeo ha respinto il progetto di legge comunitaria che avrebbe permesso ai singoli Stati membri di limitare o vietare la vendita e l'utilizzo sul proprio territorio di alimenti o mangimi geneticamente modificarti e già approvati.
Al momento il sistema di etichettatura alimentare europeo impone alle aziende di indicare se gli alimenti o i mangimi prodotti contengano OGM (quando la presenza è al di sopra dello 0,9% del prodotto).

I deputati hanno approvato la loro posizione sulle regole per le nuove tecniche genomiche che alterano il materiale genetico di un organismo per sviluppare piante più resilienti.

In questo contesto si inseriscono le NGT, Nuove Tecniche Genomiche capaci di alterare il materiale genetico di un organismo, sviluppate dopo l'adozione della legislazione UE sugli OGM nel 2001.
Mercoledì 07 febbraio 2024, il Parlamento Europeo su proposta della Commissione, relativa alle Nuove Tecniche Genomiche, ha adottato il suo mandato per i negoziati con i governi degli Stati membri (qui il comunicato stampa, il testo definitivo non è ancora disponibile www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20240202IPR17320/nuove-tecniche-genomiche-per-sostenere-la-transizione-verde-degli-agricoltori).
Attualmente le piante ottenute con le NGT sono soggette alle stesse regole degli organismi geneticamente modificati, ma i deputati europei hanno sostenuto la proposta di prevedere due diverse categorie con altrettante distinte normative. Quelle considerate prodotte con modifiche genetiche equivalenti alle piante convenzionali (piante NGT di categoria 1) sarebbero esentate dalla maggior parte dei requisiti di sicurezza previsti dalla legislazione UE sugli OGM, requisiti che invece si applicherebbero alle piante NGT di categoria 2.
Si è deciso di mantenere l'etichettatura obbligatoria per entrambi i gruppi ed il loro divieto nella produzione biologica, poiché la loro compatibilità richiede ulteriori approfondimenti.
Per quanto riguarda le piante NGT di categoria 1, i deputati hanno richiesto di emendare l'entità e il numero di modifiche genetiche necessarie affinché siano da considerarsi equivalenti a piante ottenute con tecniche convenzionali. Per le piante NGT 2, i deputati hanno ritenuto di mantenere la maggior parte dei requisiti della legislazione sugli OGM.
È stata sostenuta la proposta di accelerare la procedura di valutazione del rischio per quelle piante NGT 2 che dovrebbero contribuire a un sistema agroalimentare più sostenibile. Resterebbe ancora il divieto di brevettare le piante modificate di entrambe le categorie.

Il Parlamento è ora pronto ad avviare i negoziati con gli Stati membri sulla legge finale, nel frattempo cerchiamo di comprendere un po' consultando direttamente la proposta legislativa della Commissione europea sulle piante prodotte con alcune delle Nuove Tecniche Genomiche (www.europarl.europa.eu/legislative-train/spotlight-JD%2023-24/file-plants-produced-by-certain-new-genomic-techniques). Il termine si riferisce ai nuovi processi di ingegneria genetica, come CRISPR/Cas, che vengono utilizzati per modificare il patrimonio genetico delle piante in modo ancora più profondo e rapido di quanto sia possibile con la riproduzione convenzionale.
L'ambito di applicazione della proposta di regolamento sono le piante prodotte mediante mutagenesi mirata (un insieme di tecniche che consentono di modificare il genoma senza l'inserimento di DNA estraneo), cisgenesi (una modifica del materiale genetico di un organismo con una sequenza della stessa specie o di una specie strettamente imparentata) e intragenesi (una modifica del materiale genetico di un organismo con una combinazione di diverse sequenze della stessa specie o di una specie strettamente imparentata) e i relativi alimenti e mangimi.
La proposta considera una pianta NGT di categoria 1 equivalente alle piante convenzionali quando differisce dalla pianta madre per non più di 20 modifiche genetiche. Le piante NGT di categoria 2 sono definite per difetto.
Per il deliberate release e l'immissione sul mercato, le piante NGT sarebbero soggette alla verifica (per la categoria1) al fine di stabilire l'equivalenza con i prodotti convenzionali; alla autorizzazione (per le piante modificate di categoria 2).
La possibilità per i Paesi dell'UE di limitare o vietare la coltivazione di OGM ai sensi della Direttiva 2001/18 non si applicherebbe alla piante NGT.
Per ciò che concerne la tracciabilità, la Commissione ha proposto per le piante modificate di categoria 1, l’eliminazione dell'etichettatura obbligatoria per gli OGM, mantenendola invece per le piante di categoria 2. La proposta includeva l’offerta di incentivi normativi ai richiedenti di piante NGT di categoria 2 capaci di contribuire a un sistema agroalimentare sostenibile.

La Commissione per l'Ambiente, la Salute Pubblica e la Sicurezza Alimentare (ENVI), nel suo progetto di relazione presentato il 7 novembre, ha cercato di ammorbidire ulteriormente le disposizioni da applicare alle piante NGT di categoria 1, proponendo l’eliminazione del termine "geneticamente modificato" e dell'etichettatura obbligatoria delle sementi, ritenendo che la "trasparenza" e la "scelta del consumatore" potessero essere pienamente garantite rendendo disponibili le informazioni sull'uso delle NGT in banche dati pubbliche. Allo stesso modo, il relatore dell’ENVI ha suggerito di consentire l'uso di piante NGT di categoria 1 nell'agricoltura biologica. Ha proposto inoltre che la soglia di 20 modifiche genetiche dovesse essere relativa allo stato di ploidia della pianta, ossia al numero di serie di cromosomi presenti nel nucleo.
Per il presidente dell'Associazione francese delle biotecnologie vegetali, le Ngt sono molto diverse dai metodi precedenti, perché: “nella transgenesi si introduce un nuovo gene, mentre ora si modifica semplicemente un gene esistente”. Proseguendo linearmente il ragionamento chiunque potrebbe sostenere che la modifica di un gene esistente sia molto diversa dalla modifica di alcun gene.
Come riporta l’Ansa (www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/slow_food/2024/02/05/slow-food-se-ue-approva-nuovi-ogm-colpo-di-spugna-sulle-regole_6adfeba2-b64f-45c5-9a25-a467b41408db.html) prima del voto del 7 febbraio, Slow Food Italia (una delle 42 organizzazioni dell'agricoltura contadina e biologica, ambientaliste, dei consumatori e della società civile riunite nella Coalizione Italia Libera da Ogm) aveva lanciato un appello ai parlamentari europei: “...mentre una protesta degli agricoltori viene ampiamente strumentalizzata dalle principali organizzazioni di categoria, che stanno per somministrare ai loro associati la pillola avvelenata delle Ngt facendola passare per una medicina utile contro i problemi di un modello agricolo intensivo insostenibile la cui crisi è ormai cronica. […] ci sono milioni di agricoltori europei nei 18 paesi che si sono dichiarati Ogm free.
Con una deregulation, rischierebbero la contaminazione dei loro campi da parte di pollini Ngt portati dagli agenti atmosferici o dagli insetti impollinatori”.

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