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Discorsi da Tar
Lo studio legale che assiste la Nico Vardanega Costruzioni srl notifica al Comune di Bassano il ricorso presentato al Tribunale Amministrativo Regionale contro l'esclusione della ditta possagnese dalla gara di affidamento dei lavori sul Ponte
Pubblicato il 17-03-2016
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La carta a firma degli avvocati Giorgio Trovato ed Elena Fabbris del Foro di Padova, indirizzata a via Matteotti, alla fine è giunta a destinazione.
Lo studio legale che assiste la Nico Vardanega Costruzioni srl di Possagno, nella persona del legale rappresentante Giannantonio Vardanega, ha infatti notificato al Comune di Bassano del Grappa il ricorso presentato avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto verso il Comune di Bassano per l’annullamento - previa sospensiva dell’efficacia - del provvedimento di esclusione della Vardanega della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di ripristino e consolidamento del Ponte degli Alpini.
Alla base del ricorso, le motivazioni già espresse dalla precedente “istanza per l'adozione di misure cautelari anteriori alla causa ex art. 61 C.P.A.” - accolta dallo stesso Tar del Veneto e notificata al Comune lo scorso 2 marzo - con la quale gli avvocati della ditta di costruzioni possagnese avevano richiesto “la sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati” e quindi “l'immediata sospensione dell'efficacia del provvedimento di esclusione della ditta Nico Vardanega Costruzioni srl dalla gara di appalto in questione e del conseguente provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara medesima in favore della Inco Srl di Pergine Valsugana”. Il tutto avverso alle contestazioni del Comune di Bassano, che hanno portato all'esclusione della Vardanega, in merito all'avvalimento stipulato dalla medesima con il Consorzio Stabile Al.Ma. di Aversa, nel Casertano, in qualità di impresa ausiliaria.

Foto Alessandro Tich
Secondo i ricorrenti, l'esclusione disposta dalla “stazione appaltante”, e cioè il Comune di Bassano del Grappa, nei confronti della ditta possagnese “risulta palesemente illegittima”.
E questo perché - tra le numerose altre cose - la richiesta del Comune di Bassano di “comprovare adeguatamente l'effettiva disponibilità dei mezzi, delle attrezzature e della direzione tecnica indicate nel contratto di avvalimento risulta assolutamente inconferente con il segmento procedimentale di cui all'art. 48 del Codice dei Contratti mirato, come noto, alla verifica dell'effettivo possesso in capo al concorrente dei “requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa”...”.
Ovverosia, trattandosi di una questione alquanto ostica per i non addetti ai lavori: secondo i legali della Vardanega, la richiesta del Comune di Bassano di fornire documentazione su mezzi e risorse tecniche del Consorzio Al.Ma. “risulta del tutto impropria” dal momento che “tali mezzi e risorse non costituiscono affatto il requisito prescritto dalla lex specialis che è stato oggetto di avvalimento da parte del Consorzio”. Mentre il requisito richiesto è rappresentato dalla “Certificazione SOA” di cui, sempre ai sensi del Codice dei Contratti, “la stazione appaltante deve accertare la sussistenza in capo all'impresa ausiliaria”.
Su questi e su altri cavilli legislativi, che a questo punto vi vogliamo risparmiare per non costringervi ad un corso accelerato di Diritto degli Appalti Pubblici, dovranno affilare le armi i legali del ricorrente e gli avvocati appositamente incaricati dalla controparte, e cioè il Comune di Bassano.
E così il tanto atteso avvio del cantiere del Ponte resta ufficialmente al palo, fintanto che il Tar del Veneto non emetterà il suo pronunciamento.
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