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L'area che tira

Variante Area Pengo. La Regione: “Approvazione in contrasto con la legge regionale, area non urbanisticamente idonea”. Richiesto alla Provincia l'accertamento della legittimità della delibera comunale, con potere di annullamento

Pubblicato il 05-06-2018
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Tutto sbagliato, tutto da rifare. È questo, in estrema e libera sintesi, il parere emesso dalla Regione Veneto sulla questione posta dalla Confcommercio mandamentale di Bassano del Grappa ai competenti uffici regionali in merito all'accordo urbanistico per la realizzazione della nuova grande struttura di vendita ovvero centro commerciale di superficie entro gli 8000 mq nella cosiddetta Area Pengo in via Capitelvecchio in città.
Nella risposta a firma del direttore della Direzione Pianificazione Territoriale della Regione Veneto arch. Vincenzo Fabris e trasmessa alla Provincia di Vicenza, e per conoscenza al Comune di Bassano e alla Confcommercio bassanese, che l'ha pubblicata nel proprio sito internet, si dichiara infatti che “dall'esame degli atti a disposizione e in particolare della deliberazione del Consiglio Comunale di Bassano del Grappa n. 4 del 15 febbraio 2018, la variante urbanistica in argomento appare approvata in violazione dell'articolo 16, comma 2bis, della legge regionale 23 aprile 2004 n.11”.
Siete già confusi? Niente paura: vi spiego tutto io.

Un rendering del futuro centro commerciale, tratto dalla relazione illustrativa di progetto

La delibera del consiglio comunale di Bassano del 15 febbraio 2018 è quella che ha sancito l'approvazione definitiva, davanti al pubblico dei commercianti con i cartelli di protesta, della variante urbanistica in questione e del relativo accordo pubblico-privato tra l'Amministrazione comunale e la proprietà Finpengo Spa per la “ per la ristrutturazione e rigenerazione urbana” dell'area classificata dal Comune come “degradata”.
L'articolo di legge di cui sopra, invece, è quello reinserito nella nuova legge regionale 29 dicembre 2017 n. 45 (articolo 57, comma 2) e stabilisce che “la pianificazione coordinata tra più Comuni è sempre necessaria nel caso di aree da destinare all'insediamento di grandi strutture di vendita”. Imponendo, in particolare, che per le grandi strutture “al di fuori del centro storico, con superficie di vendita superiore ai 4000 metri quadrati nei Comuni non capoluogo di provincia, la pianificazione coordinata deve comprendere i Comuni confinanti con il Comune interessato all'insediamento della Grande Struttura di Vendita”.
Ergo: la legge regionale che dice queste cose è in vigore dal 29 dicembre 2017.
“Pertanto, da tale data - sottolinea il documento della Regione -, la destinazione urbanistica di aree da destinare all'insediamento di grandi strutture di vendita è subordinata alla approvazione di apposito Piano di assetto del territorio intercomunale”.
E la delibera di consiglio comunale di approvazione definitiva della variante urbanistica Area Pengo è del 15 febbraio 2018, quando le nuove disposizioni della Regione erano già vigenti, senza la precedente approvazione di un Piano di assetto del territorio concordato con i Comuni contermini.
“Per questa specifica destinazione urbanistica - ribadisce il parere della Regione - la pianificazione intercomunale deve comprendere tutti i Comuni confinanti con il Comune nel quale è prevista la realizzazione della grande struttura di vendita.”
Lo stesso articolo della legge regionale consente in deroga l'insediamento di grandi strutture di vendita “in aree già urbanisticamente idonee” a condizione che alla data del 29 dicembre 2017 “siano già stati approvati strumenti urbanistici attuativi, siano stati accordi pubblico-privato, o siano stati approvati accordi di programma”.
Ed è l'aggancio con le premesse della delibera di consiglio comunale, la quale sostiene che la pianificazione coordinata tra Comuni confinanti in questo caso non è necessaria, poiché “l'area risulta già interessata da accordo pubblico-privato, approvato e sottoscritto alla data di entrata in vigore della legge stessa”.
Premesse che, come afferma la Regione, “sono prive di fondamento in quanto tengono in considerazione solamente la condizione del previo accordo approvato alla data di entrata in vigore della legge, ma ignorano che l'area non è urbanisticamente idonea”.
“Di conseguenza - prosegue il documento -, la variante n.3/2017 al Piano comunale degli interventi come approvata dalla con la deliberazione del Consiglio Comunale di Bassano del Grappa n. 4 del 15 febbraio 2018, non poteva essere approvata in quanto in contrasto con le citate disposizioni della legge regionale 27 dicembre 2017 n. 45, articolo 57, comma 2 e comma 3.” Per tali ragioni la Direzione Pianificazione Territoriale della Regione Veneto chiede all'Amministrazione provinciale di Vicenza “di accertare la legittimità” della delibera urbanistica del consiglio comunale in relazione alle disposizioni regionali in vigore “con l'esercizio del potere di annullamento delle deliberazioni comunali in contrasto con le normative urbanistico-edilizie vigenti al momento della loro adozione”. Al parere della Regione è inoltre allegata copia della deliberazione del consiglio comunale e della risposta della giunta regionale all'interrogazione del consigliere regionale Nicola Finco, con la quale è stata approvata la procedura di verifica regionale dei procedimenti amministrativi nel progetto di riqualificazione urbanistica.
Questa dunque, egregi lettori, è l'area che tira.

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