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TAR, respinto il ricorso della Vardanega

"Ricorso non sostenuto da elementi idonei". Il TAR del Veneto rigetta l'istanza della ditta vincitrice dell'appalto e poi esclusa. Nulla osta alla stipula con massima urgenza del contratto con INCO Srl e alla consegna dei lavori

Pubblicato il 07-04-2016
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ll TAR del Veneto, con ordinanza n. 172/2016, ha respinto il ricorso presentato dalla ditta Nico Vardanega Costruzioni srl di Possagno per l’annullamento, previa sospensiva dell’efficacia, del provvedimento del Comune di Bassano del Grappa che ha stabilito l’esclusione della Vardanega dalla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di ripristino e consolidamento statico del Ponte degli Alpini. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha inoltre condannato la Vardanega srl al ristoro delle spese per la fase cautelare.
Riparte pertanto il procedimento di affidamento dei lavori alla INCO Srl di Pergine Valsugana, aggiudicataria definitiva del cantiere, con il nulla osta alla stipula con massima urgenza del contratto e alla consegna dei lavori.
Secondo l’ordinanza della magistratura amministrativa, il ricorso presentato dalla ditta di Possagno “non appare sostenuto da idonei elementi”, con particolare riferimento alle contestazioni del ricorrente in merito alle motivazioni addotte dal Comune di Bassano per l’esclusione della Vardanega circa il contratto di avvalimento siglato dalla stessa con il Consorzio Stabile Al.Ma. di Aversa in provincia di Caserta per l’ottenimento della attestazione SOA per poter partecipare, con tutti i requisiti richiesti, alla procedura negoziata.

Foto: archivio Bassanonet

Il Comune di Bassano, in particolare, aveva contestato l’effettiva disponibilità dei mezzi e risorse tecniche che per legge l’impresa “ausiliaria” (il Consorzio Al.Ma.) deve garantire all’impresa “ausiliata” (la Vardanega).
“Gli automezzi indicati quali “risorse” messe a disposizione dal Consorzio Stabile Al.Ma. - si legge nel dispositivo dell’ordinanza - sono risultati di proprietà non del Consorzio ma di un consorziato e di un privato cittadino non aderente al Consorzio”. “Inoltre dallo Statuto del Consorzio - continua il TAR - non emerge alcun obbligo dei consorziati di mettere a disposizione del Consorzio medesimo i propri mezzi.”
“Non appare pertanto comprovata da parte del Consorzio Stabile Al.Ma. - concludono i giudici del ricorso - l’effettiva disponibilità delle risorse che si è impegnato a fornire all’ausiliata”.
Il TAR del Veneto ha fissato al 6 luglio l’udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso. Intanto i lavori sul Ponte, finalmente, potranno partire.
“L’ordinanza del TAR - dichiara il vicesindaco e assessore alla Cura Urbana (Lavori Pubblici) Roberto Campagnolo - certifica che il lavoro fatto dal Comune di Bassano e dalla commissione tecnica comunale per l’aggiudicazione dei lavori è corretto nella forma e nel merito. Il ricorso è stato respinto e la sospensiva rimossa. Ora i tecnici possono andare avanti nell’affidamento dei lavori alla INCO Srl.” “Riguardo ai tempi, superata ormai la finestra invernale per poter operare in alveo - aggiunge Campagnolo -, si passa ormai alla finestra estiva, con eventuale possibilità, in caso di condizioni meteo avverse, di andare alla finestra invernale 2017. La tempistica complessiva non subisce grandi variazioni, situazioni meteorologiche permettendo.”

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