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Alessandro TichAlessandro Tich
Direttore Responsabile
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Attualità

SPV: “Eccesso di potere per illogicità e incongruità manifesta”

Reso noto il dispositivo della sentenza con la quale il Tar del Lazio ha annullato gli atti dell'iter di approvazione del progetto definitivo della Superstrada Pedemontana Veneta. “Immotivata la dichiarazione dello stato di emergenza”

Pubblicato il 02-01-2012
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Un “malloppo” di 47 pagine, zeppo di riferimenti a leggi e decreti legislativi vigenti in materia e a numerose altre sentenze del Tar, del Consiglio di Stato e della Corte Costituzionale.
Non è certamente un'impresa facile leggere - e soprattutto spiegare a chi ci legge - il dispositivo della sentenza, emessa il 23 novembre e depositata il 24 dicembre 2011, con la quale il Tar del Lazio - Sezione Prima (magistrati: Giorgio Giovannini, presidente; Roberto Politi, consigliere estensore; Silvia Martino, consigliere) ha accolto il ricorso di un residente del Comune di Loria contro “il Commissario Delegato per l‟emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nelle Province di Treviso e Vicenza ing. Silvano Vernizzi” e contro “Superstrada Pedemontana Veneta srl” per l'annullamento di tutti gli atti e provvedimenti dell'iter di approvazione del progetto definitivo della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, e dei relativi elaborati di progetto.
Ma passando e ripassando al setaccio i punti-chiave del dispositivo e sfrondandone i contenuti dai numerosi cavilli giurisprudenziali e termini burocratico-giudiziari, emerge comunque una netta presa di posizione dei giudici amministrativi nei confronti di quello che dagli stessi viene definito, tra le altre cose, un “eccesso di potere per illogicità ed incongruità manifesta, per difetto di motivazione, per grave difetto di istruttoria e per ingiustizia e contraddittorietà manifesta.”

Il cartello del cantiere della SPV a Mason. Per i giudici amministrativi il Commissario Vernizzi "non avrebbe i poteri attribuitigli dal decreto del Presidente del Consiglio 15 agosto 2009, nè avrebbe potuto approvare il progetto definitivo"


La discordanza tra i due decreti Berlusconi sull'emergenza viaria

L'intera articolazione della sentenza ruota attorno ai presupposti di legge della “dichiarazione dello stato di emergenza” con la quale il Presidente del Consiglio Berlusconi, il 31 luglio 2009, decretava che l'iter di approvazione del progetto definitivo dell'arteria viaria non era più di competenza del CIPE (Comitato Interministeriale di Programmazione Economica) ma del Commissario Delegato di governo: incarico nel quale il 15 agosto dello stesso anno sarebbe stato nominato l'ing. Silvano Vernizzi.
E il primo “inghippo” formale, fra i tanti, riguarda proprio la nomina del Commissario. L'incarico, secondo il Tar, è stato infatti affidato a seguito dell'adozione del D.P.C.M. (Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri) che il 31 luglio 2009 dichiarava lo “stato di emergenza” per il traffico e la mobilità “nel territorio dei Comuni di Treviso e Vicenza”.
Il decreto Berlusconi che due settimane dopo - e cioè il 15 agosto 2009 - nominava il Commissario Delegato Vernizzi dimostra invece “una evidente discordanza legata alla delimitazione del territorio nell'ambito del quale è destinata ad operare l'emergenza” e riguarda un territorio molto più ampio, che abbraccia “le province di Treviso e Vicenza”.
“Di conseguenza - afferma la sentenza - poiché il D.P.C.M. 15 agosto 2009, con il quale è stato nominato il Commissario Delegato, non può ampliare la materia dell'emergenza già stabilita col D.P.C.M. 31 luglio 2009, il Commissario stesso non avrebbe i poteri attribuitigli con riferimento alla procedura di cui si tratta, né, tanto meno, avrebbe potuto approvare il progetto definitivo.”

Lo “stato di emergenza” non è motivato

Ma c'è di più: per il Tar del Lazio “i provvedimenti in contestazione sarebbero stati adottati senza che ne sussistessero i presupposti di fatto e di diritto, considerato che, alla data di adozione degli stessi, le condizioni del traffico e della mobilità nel territorio interessato non presentavano gli aspetti necessari e sufficienti per legittimare la dichiarazione dello "stato di emergenza".
“Fino all'approvazione del progetto preliminare - prosegue il dispositivo della sentanza - era stata seguita la procedura ordinaria prevista dal D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, oltre che dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n 163, essendo la Superstrada Pedemontana Veneta inclusa nel “Programma delle opere Strategiche” previsto dalla legge 21 dicembre 2001 n. 443 (c.d. "legge obiettivo"). La dichiarazione dello stato di emergenza, quindi, si porrebbe in evidente contrasto con tali precedenti ed ineludibili atti di programmazione; soggiungendosi che l'opera di cui trattasi, in quanto infrastruttura strategica, è già sottoposta ad un regime normativo ad hoc proprio al fine di consentire una più celere approvazione del progetto.”
Tra le altre “mancanze” contestate dal ricorrente e accolte dai giudici: l'omessa indicazione dell'arco temporale di conferimento dei poteri straordinari delegati al Commissario e la “non adeguatamente motivata” possibilità del Commissario di derogare alle prescrizioni del CIPE in sede di approvazione del progetto preliminare con riguardo ad alcuni aspetti quali la compatibilità acustica e idraulica dell'infrastruttura.
E in quanto alla dichiarazione dello “stato di emergenza” che è all'origine di tutto l'iter conclusivo della SPV, essa “trova un limite nell'effettiva esistenza di una situazione di fatto da cui derivi un pericolo in atto o possa derivare un pericolo all'integrità delle persone ovvero ai beni, agli insediamenti e all'ambiente e nella sua ragionevolezza, oltre che evidentemente nella impossibilità di poter altrimenti fronteggiare la situazione.”
I giudici, in particolare, contestano le argomentazioni del D.P.C.M. 31 luglio 2009 che segnala “una grave situazione emergenziale” determinatasi “a causa della congestione del traffico automobilistico e dei mezzi pesanti circolante nel sistema viario a servizio dei Comuni di Treviso e Vicenza”.
Lo stesso decreto paventa il possibile “ulteriore aggravamento” dell'“eccessivo volume di traffico che si registra giornalmente nella predetta area”, suscettibile di determinare “una situazione di rischio ambientale nonché di grave pericolo per la salute fisica e psichica dei cittadini”.
Da qui la necessità, per il decreto governativo, di affermare “la non idoneità delle misure e degli interventi attuabili per via ordinaria” e di “affrontare l'emergenza, per cui tale situazione deve essere fronteggiata con mezzi e poteri straordinari”, finalizzati “alla riorganizzazione del sistema viario” a servizio dell'area in questione.
“I presupposti per la dichiarazione dello stato di emergenza - osservano i giudici del Tar del Lazio - rivelano insufficiente spessore motivazionale, tale da indurre a ritenere priva di dimostrato conforto giustificativo l'adozione del decreto presidenziale.”
E al di là delle “generiche considerazioni in ordine alla congestione del traffico veicolare e alle potenzialità pregiudizievoli da essa indotte sulla salute delle comunità insediate nell'area”, per i giudici amministrativi “il decreto non reca alcuna compiuta esplicitazione delle ragioni che hanno indotto la Pubblica Autorità - successivamente all'intervenuto affidamento in concessione della progettazione e realizzazione dell'opera - alla dichiarazione dello stato di emergenza.”

“Limitare l'uso intensivo, e di frequente inappropriato, della decretazione d'urgenza”

Il dispositivo prosegue con una lunga disamina giurisprudenziale sulle motivazioni a sostegno dell'accoglienza del ricorso, che per motivi di spazio e di tempo vi risparmiamo.
Ma da qualunque punto si analizzi e si interpreti la sentenza, il risultato è il medesimo: per la Sezione Prima del Tar del Lazio l'intero impianto dei provvedimenti che hanno portato all'approvazione del progetto definitivo della SPV, originato dai due decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2009, fa acqua da tutte le parti.
I giudici allargano il tiro e mettono in guardia sul frequente ricorso negli ultimi anni alla “decretazione d'urgenza” e sulla necessità di riaffermare “il quadro normativo ordinario” per scongiurare “la praticabilità di surrettizie scorciatoie esclusivamente preordinate a garantire l'inosservanza della legge.”
“Il Collegio - afferma la sentenza - non può esimersi dal formulare l'auspicio che la competente Pubblica Autorità promani un forte segnale di discontinuità quanto all'uso intensivo, e frequentemente inappropriato, della decretazione d'urgenza.”
Per i giudici, quindi, il tema del ricorso “impone di ribadire la constatata inadeguatezza motivazionale del decreto presidenziale 31 luglio 2009, laddove - pur a fronte della precedente inclusione dell'opera nel novero degli interventi di rilevanza strategica e del successivo affidamento in concessione della progettazione, realizzazione e gestione della Pedemontana - nondimeno è stato deciso - invero, sorprendentemente - di proseguire il percorso realizzativo con un intervento commissariale.”


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